Condizioni generali di contratto di Regiondo per gli operatori e i partner commerciali (ad esempio le DMO)
(SaaS)

1. Ambito di applicazione delle CGC

1.1.       Regiondo GmbH, Neumarkter Str. 63, 81673 München (“Regiondo“) prestatori di servizi fornisce del settore del tempo libero (di seguito “operatori“, congiuntamente a Regiondo “parti” e ciascuno singolarmente “parte“) servizi Software as a Service unitamente alla messa a disposizione di un’app (congiuntamente “servizi“) secondo le presenti Condizioni generali di contratto (“CGC“), le quali, nella versione concordata in vigore, costituiscono parte integrante dell’Accordo di utilizzo stipulato con l’operatore.

1.2.       Regiondo fornisce tali servizi anche ai partner commerciali che assistono gli operatori nella commercializzazione dei propri servizi (“partner commerciali”), come ad esempio le Destination Management Organization (“DMO”), sulla base delle presenti CGC, le quali, nella versione concordata in vigore, costituiscono parte integrante degli accordi di utilizzo stipulati con il rispettivo partner commerciale ovvero con la rispettiva DMO. I diritti e gli obblighi degli operatori definiti nel presente documento valgono di conseguenza anche per i partner commerciali e le DMO, salvo diversamente stabilito. Al riguardo, in particolare si faccia riferimento anche al punto 2.4.

1.3.       I servizi offerti da Regiondo sono rivolti esclusivamente agli imprenditori ai sensi dell’art. 14 del Codice civile tedesco.

1.4.       Valgono esclusivamente le presenti CGC. Qualsiasi condizione di contratto divergente, contrastante o integrativa dell’operatore ovvero partner commerciale (ad esempio una “DMO”) diventerà parte integrante del contratto soltanto qualora e nella misura in cui la sua inclusione sia stata approvata espressamente da Regiondo in forma scritta. Il requisito dell’approvazione vale in qualsiasi caso, in special modo anche qualora Regiondo fornisca delle prestazioni senza riserve essendo a conoscenza delle condizioni generali di contratto dell’operatore ovvero del partner commerciale o della DMO. Per l’inclusione di condizioni divergenti, contrastanti o integrative è fondamentale che sussista un contratto scritto ovvero la conferma scritta di Regiondo.

2. Oggetto contrattuale e prestazioni fornite

2.1.      Per “contratto” ai sensi delle presenti CGC è da intendersi l’Accordo di utilizzo per gli operatori stipulato tra l’operatore e Regiondo ovvero l’Accordo di utilizzo per i partner commerciali (ad esempio le DMO) per la fornitura di servizi, ivi comprese le presenti CGC nonché tutti gli allegati. Il contratto entrerà in vigore con la sottoscrizione dell’Accordo di utilizzo per gli operatori ovvero per i partner commerciali (ad esempio le DMO) di entrambe le parti ovvero tramite la registrazione dell’operatore per l’uso dei servizi di Regiondo attraverso la messa a disposizione del sistema di prenotazione sul rispettivo sito web.

2.2.       I servizi di Regiondo consistono essenzialmente nel fornire all’operatore la possibilità di utilizzare sotto forma di servizio Software as a Service (SaaS) il sistema di prenotazione white label, basato su cloud e integrabile in un sito web, descritto in modo più dettaglio su pro.regiondo.com (“sistema di prenotazione“), se del caso un’API ed eventualmente un’app. Non è prevista la possibilità di convenire prestazioni ulteriori. L’operatore potrà usare il sistema di prenotazione per gestire e riservare date per biglietti di ingresso, tour, visite guidate e manifestazioni (“eventi“). Regiondo metterà a disposizione dell’operatore il sistema di prenotazione conformemente al pacchetto scelto da quest’ultimo e per la durata del contratto. Il sistema di prenotazione, a seconda del pacchetto selezionato, potrà essere adeguato al design specifico dell’operatore e integrato nel sito web. Inoltre, in funzione del pacchetto scelto, tramite i cosiddetti Channel Manager potranno essere collegati partner commerciali nazionali e internazionali in tempo reale nonché determinati strumenti. In aggiunta, Regiondo potrà mettere a disposizione un’app per smartphone, con cui gli organizzatori di eventi potranno scansionare i biglietti dei clienti finali per i controlli all’ingresso (“app“). L’operatore è responsabile dell’adeguamento dei servizi ai requisiti di legge che è tenuto a rispettare e dovrà osservare tali requisiti durante l’uso dei servizi.

2.3.       L’operatore riceverà un account Regiondo con accesso come amministratore, nel quale potrà inserire diversi utenti, a seconda del pacchetto richiesto. Inoltre, gli verrà fornito un nome utente e potrà generare una password per accedere al sistema di prenotazione.

2.4. In base a un accordo specifico stipulato con Regiondo, i partner commerciali, come ad esempio le DMO, potranno utilizzare i servizi anche per presentare gli eventi di altri operatori. A tal fine, ove convenuto contrattualmente, Regiondo permetterà loro, fra l’altro, di collegare al proprio canale di vendita un determinato numero di operatori, i quali saranno eventualmente tenuti a corrispondere ai partner commerciali una commissione (commissione di distribuzione), il cui ammontare sarà stabilito nel sistema di prenotazione tra il partner commerciale e l’operatore. Regiondo e il partner commerciale definiranno le condizioni quadro per gli accessi degli operatori nell’Accordo di utilizzo per i partner commerciali. Tuttavia, gli operatori potranno essere collegati al canale di vendita del partner commerciale soltanto dopo aver stipulato con Regiondo un contratto che ne disciplina l’accesso sulla base delle presenti CGC standard per gli operatori e alle condizioni stabilite nell’Accordo di utilizzo per i partner commerciali (ad esempio le DMO).

2.5.       Regiondo è responsabile soltanto della messa a disposizione tecnica del sistema di prenotazione, dell’API, degli eventuali servizi accessori scelti e dell’app. Regiondo non è parte contraente delle persone fisiche o giuridiche che guardano o prenotano gli eventi dell’operatore ovvero utilizzano in altro modo le prestazioni di quest’ultimo tramite i servizi (“cliente finale“) e non funge da mediatore tra i clienti finali e l’operatore per le prestazioni da questi offerte dal partner commerciale / dalla DMO agli operatori o tra l’operatore e clienti finali.

2.6.       La portata delle prestazioni contrattuali è definita nel contratto di volta in volta stipulato con l’operatore nonché nella Descrizione delle prestazioni annessa alle presenti CGC come Allegato 1, in cui è illustrata la portata minima. Potranno essere eventualmente aggiunte ulteriori funzionalità, richieste dall’operatore e offerte a titolo integrativo da Regiondo.

2.7.       Regiondo potrà avvalersi anche di subfornitori per l’erogazione dei servizi.

2.8.       Regiondo potrà modificare e migliorare unilateralmente i servizi nonché, in funzione dell’utilizzo previsto, aggiungere o eliminare delle funzionalità, purché ciononostante le funzionalità del sistema di prenotazione convenute permangono in modo sostanziale e, di conseguenza, le possibilità di utilizzo dell’operatore non vengano compromesse in maniera essenziale. Il sistema di prenotazione è un sistema flessibile, continuamente ampliato con nuove funzioni. Regiondo si riserva altresì la facoltà di modificare o sospendere in qualsiasi momento, temporaneamente o permanentemente, l’API (o parti di essa), l’accesso dell’operatore alla stessa ovvero l’API key, in particolare in presenza di un numero di accessi eccessivo e di un carico elevato sul server o sull’intero sistema. In tal caso, Regiondo informerà tempestivamente l’operatore in merito.

3. Channel Manager / canali di vendita / strumenti

Nel sistema di prenotazione, all’operatore è offerta la possibilità di commercializzare i propri servizi tramite canali di vendita di terzi (ad esempio Jochen Schweizer GmbH e altri) (“terzi“) avvalendosi del cosiddetto Channel Manager. In tal caso, detti terzi forniranno i propri servizi direttamente all’operatore.  Regiondo si occuperà esclusivamente di mettere in contatto l’operatore con gli stessi. Lo stesso operatore sarà responsabile della stipula di un contratto con tali terzi. Per terzi non si intendono i subfornitori di Regiondo.

L’operatore potrà eventualmente anche collegare degli strumenti (come Google Analytics ecc.). Anche in tal caso, il contratto sarà stipulato soltanto tra l’operatore e il fornitore dello strumento. Regiondo provvederà esclusivamente a metterli in contatto e non sarà tenuta ad adempiere ad altri obblighi di prestazione. I soli responsabili della stipula e dell’esecuzione del contratto saranno l’operatore e il fornitore dello strumento.

Per la possibilità fornita di includere canali di vendita o strumenti di terzi potrà essere addebitata all’operatore una commissione Channel Manager, il cui ammontare sarà visualizzabile su Channel Manager.

4. Diritti d’uso dell’operatore

4.1.       Diritti d’uso sul sistema di prenotazione e sull’API

4.1.1.    Per la durata del contratto, Regiondo concederà all’operatore a titolo oneroso il diritto semplice, non cedibile in sublicenza, valido in tutto il mondo e non trasferibile, di utilizzare durante il periodo contrattuale il sistema di prenotazione convenuto ed eventualmente l’API ai sensi del contratto e, in particolare, di metterli a disposizione dei propri clienti finali affinché li usino. Tale diritto d’uso possiede una validità dalla durata illimitata per i download e le esportazioni di file ai sensi del contratto, contestuali all’utilizzo del sistema di prenotazione. L’operatore potrà usufruire delle prestazioni soltanto entro i limiti delle capacità convenute.

4.1.2.    Salvo diversamente stabilito in maniera esplicita, in particolare all’operatore non è consentito vendere, cedere in locazione o in comodato, cedere in licenza a soggetti che non siano utenti del rispettivo account Regiondo ovvero in altro modo divulgare, riprodurre, copiare, rendere accessibili al pubblico, elaborare o tradurre, sottoporre a ingegneria inversa ovvero modificare in altro modo le funzionalità, interamente o in parte. Non è concesso un ulteriore utilizzo del sistema di prenotazione e dei contenuti messi a disposizione, salvo espressamente convenuto nelle presenti CGC o in altro modo ovvero previsto in virtù di disposizioni di legge imperative.

4.1.3.    Qualora Regiondo dovesse permettere all’operatore di accedere a contenuti o informazioni caricati nel sistema di prenotazione o ivi generati ovvero a dati propri, potrà comunque modificare in qualsiasi momento la struttura dei dati e il rispettivo formato.

4.1.4.    Fatti salvi i diritti concessi ai sensi delle presenti CGC, Regiondo si riserva tutti i diritti e i titoli sul sistema di prenotazione, sull’API nonché sulla proprietà intellettuale e sul know-how ivi correlati. L’operatore prende atto di non possedere e non poter acquisire altri diritti, oltre ai diritti espressamente concessi ai sensi delle presenti CGC.

4.2 Diritti d’uso sull’app

4.2.1.    Qualora Regiondo dovesse fornire all’operatore un’app per l’adempimento delle prestazioni contrattuali, quest’ultimo riceverà dalla stessa per la durata del contratto il diritto semplice, non cedibile in sublicenza, valido in tutto il mondo e non trasferibile, di utilizzare l’app conformemente alla sua destinazione (licenza). Valgono conformemente le restrizioni di cui al punto 4.1.2 delle presenti CGC, fatta eccezione per le forme di utilizzazione necessarie per l’uso dell’app a livello locale sull’hardware dell’operatore o dei rispettivi dipendenti (in particolare le riproduzioni e le copie di back-up per tali finalità). Qualora Regiondo dovesse concedere all’operatore delle licenze multiple per l’app, le presenti condizioni varranno per ciascuna di dette licenze.

4.2.2.    L’operatore si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni inerenti alla licenza previste dalle presenti CGC da parte di ogni utente dell’app fornita.

4.2.3.    Per preservare i dati secondo lo stato dell’arte, l’operatore potrà creare le necessarie copie di back-up dell’app. Tuttavia, non potrà modificare o rimuovere eventuali note sul diritto d’autore di Regiondo. Inoltre, non potrà usare, copiare, elaborare e/o trasferire, modificarne il linguaggio o tradurre in altro modo l’app se non nella modalità descritta nella documentazione contrattuale e negli altri documenti forniti, salvo nei casi in cui tale modifica non sia prevista in forma imperativa da disposizioni di legge esplicite ovvero sia espressamente ammessa da Regiondo in virtù di un consenso previo, formulato per iscritto. L’operatore non potrà cedere in locazione, in leasing o in sublicenza l’app.

4.2.4.    Allo scadere del diritto d’uso temporaneo sull’app o in seguito a una risoluzione valida del contratto, l’operatore sarà tenuto a eliminare tutti i programmi salvati dai propri sistemi informatici e da altri mezzi, salvo nei casi in cui la legge lo obblighi a conservarli più a lungo.

4.3   Concessione di diritti d’uso da parte del partner commerciale ovvero della DMO

Ove convenuto nell’Accordo di utilizzo per i partner commerciali ovvero nell’Accordo di utilizzo per le DMO, il partner commerciale / la DMO potrà concedere l’uso dei servizi al numero massimo di operatori concordato. In tal caso, potrà altresì cedere in sublicenza i diritti d’uso di cui al presente punto, necessari affinché gli operatori possano usufruire dei servizi. Tuttavia, non è consentita un’ulteriore cessione in sublicenza da parte di quest’ultimi.

5. Obblighi e doveri dell’operatore

5.1.       L’operatore creerà l’ambiente hardware e software necessario per l’uso dei servizi.

5.2.       L’operatore utilizzerà i servizi soltanto entro i limiti della portata prevista dal contratto e per le finalità contrattuali (vendita / prenotazione dei propri eventi) e secondo la prassi comune.

5.3.       L’uso dei servizi è concesso al solo operatore, il quale tuttavia potrà concedere l’accesso alle funzionalità degli stessi a un numero limitato di utenti, di cui si avvale nell’ambito della propria attività aziendale (“utenti“). L’operatore è responsabile di tutte le operazioni eseguite con il proprio ID utente ovvero con i propri dati di accesso come amministratore e nel proprio account Regiondo. Inoltre, è tenuto a conservare diligentemente i dati di accesso e in particolare a non renderli accessibili a terzi, salvo sia espressamente consentito, e obbligherà ciascun utente autorizzato all’uso e all’accesso a fare lo stesso. L’operatore sceglierà password efficaci e le conserverà in maniera sicura. In aggiunta, modificherà la propria password a intervalli regolari per ragioni di sicurezza. Non appena dovesse disporre di elementi che facciano pensare che le credenziali di uso e accesso siano state illecitamente ottenute da terzi o che potrebbero essere sottoposte a un uso improprio, per contenere il danno l’operatore dovrà tempestivamente informare in merito Regiondo e cambiare la password. L’operatore è tenuto a notificare i dati di accesso soltanto ai dipendenti che li necessitano per l’adempimento dei propri obblighi.

5.4.       L’operatore prende atto del fatto che sarà tenuto a rispondere dinanzi a Regiondo della colpa degli utenti come della propria, in pari misura.

5.5.       L’operatore è il solo responsabile della mancata reperibilità o usabilità, nonché di ogni malfunzionamento dei servizi riconducibile a circostanze che è in grado di controllare. Tale condizione concerne in particolare la difettosità o l’incompatibilità di software e hardware o altre tecnologie, impiegate dall’operatore per l’uso dei servizi, nonché i malfunzionamenti dovuti alla mancanza di disponibilità o alla modalità di funzionamento della connessione Internet utilizzata dallo stesso. Inoltre, l’operatore è responsabile delle prestazioni di terzi, di cui si avvale per l’uso dei servizi, in special modo per quel che riguarda i terminali, i programmi software, i canali di trasmissione o i servizi di telecomunicazione, nonché dei malfunzionamenti causati da tali prestazioni.

5.6.       L’operatore è tenuto a provvedere a che gli utenti, che hanno ottenuto e utilizzano l’accesso ai servizi, accettino le necessarie condizioni d’uso e vengano informati sulla normativa in materia di protezione dei dati.

5.7.       L’operatore si adopererà affinché i servizi non vengano sottoposti a un uso improprio, in particolare affinché non vengano raccolte, trattate o utilizzate informazioni non contemplate nell’Accordo di utilizzo per gli operatori o la cui raccolta senza consenso costituisce un illecito.

5.8.       L’operatore si impegna a garantire che i servizi saranno utilizzati dallo stesso e/o dagli utenti soltanto qualora per la durata del presente contratto essi concedano a Regiondo il diritto d’uso semplice, gratuito e cedibile in sublicenza sui contenuti da essi creati e/o elaborati, necessario per la prestazione dei servizi di Regiondo all’operatore. Tale condizione include fra l’altro il diritto a conservare ed elaborare detti contenuti, a modificarne l’ordine, a sottoporli a una trasformazione tecnica, a convertirli in un altro formato e a impiegare tipologie speciali di caratteri di scrittura per dispositivi mobili.

5.9. Qualora l’operatore utilizzi il sistema di prenotazione tramite un partner commerciale, come ad esempio una DMO, sarà tenuto a concedere anche allo stesso per la durata del presente contratto il diritto d’uso semplice e gratuito sui contenuti da egli creati e/o elaborati, necessario per l’utilizzo del sistema di prenotazione.

5.10.      L’operatore è il solo responsabile della legittimità dei servizi acquistabili / prenotabili, da egli offerti nel sistema di prenotazione. Inoltre, è il solo responsabile della definizione dei contenuti, del controllo, della modifica e dell’aggiornamento dei servizi nonché dei dati e delle informazioni forniti dallo stesso o dagli utenti. L’operatore si impegna a non pubblicare contenuti che violano le leggi in vigore, recano oltraggio al pubblico pudore, contrastano con il buon costume, incitano all’odio o alla commissione di reati, esaltano o minimizzano la violenza, sono sessualmente espliciti o pornografici, possono nuocere a bambini o adolescenti ovvero danneggiare l’immagine di Regiondo. L’operatore è altresì tenuto a garantire che l’evento da egli offerto sia conforme alla normativa in vigore. In aggiunta, è il solo responsabile dell’osservanza delle disposizioni di legge anche in relazione all’uso delle informazioni, delle immagini e dei testi da egli pubblicati. In special modo, assicura di detenere diritti esclusivi sul materiale testuale e visivo trasmesso e di non violare i diritti di proprietà, sui marchi e/o d’autore di terzi.

5.11      L’operatore provvederà a inserire nel sistema di prenotazione le rispettive condizioni generali di contratto e l’informativa sulla privacy prima che i clienti finali possano effettuare prenotazioni attraverso di esso.

5.12      L’operatore è responsabile dinanzi ai clienti finali, agli utenti ed eventualmente ai partner commerciali, come ad esempio le DMO, del rispetto di tutte le disposizioni di legge e, in special modo, anche in materia di protezione dei dati e richiederà i consensi necessari nonché stipulerà gli accordi contrattuali in materia di protezione dei dati eventualmente necessari, qualora contestualmente all’uso del sistema di prenotazione o dell’app raccolga, tratti o utilizzi dati personali in assenza di una base giuridica permissiva. Lo stesso obbligo vale per i partner commerciali o le DMO nei confronti degli operatori collegati al canale di vendita degli stessi.

5.13.     L’operatore manleverà Regiondo da qualsiasi pretesa di terzi, basata su un uso illecito dei servizi da parte dello stesso, dovuta ad azioni da egli approvate o cagionata da terzi che hanno ottenuto i dati di accesso contravvenendo alle disposizioni del presente contratto, ovvero risultante in particolare da controversie legali in materia di protezione dei dati, diritto d’autore o di altro genere, correlate all’uso dei servizi e alla messa a disposizione di dati e contenuti / informazioni. Qualora l’operatore dovesse individuare o dovesse trovarsi nella condizione di riconoscere una potenziale violazione di tale tipo, dovrà informare Regiondo in merito tempestivamente. L’obbligo di manleva include anche l’obbligo di dispensare interamente Regiondo dagli oneri legali (ad esempio spese processuali e onorari degli avvocati).

5.14.     L’operatore è tenuto a comunicare in forma corretta e completa tutti i dati e le informazioni necessari per la fornitura delle prestazioni e a notificare tempestivamente a Regiondo le variazioni dei dati riferiti, in special modo in relazione alla ragione sociale, alla forma giuridica, alla sede aziendale, alle coordinate bancarie, all’indirizzo di fatturazione, al numero di partita IVA, all’indirizzo postale ed e-mail.

5.15.     L’operatore è altresì tenuto a creare regolarmente e a intervalli brevi delle copie di back-up dei dati trattati nell’ambito dei servizi, al fine di garantire la possibilità di recuperarli in caso di perdita con il minore sforzo possibile. In aggiunta, è il solo responsabile delle copie di back-up dei dati e delle informazioni, da egli trattati nell’ambito dei servizi.

5.16.     L’operatore è tenuto a notificare tempestivamente a Regiondo i malfunzionamenti riscontrabili durante l’uso del sistema di prenotazione.

5.17.     L’operatore risponde di qualsiasi servizio clienti / di assistenza nei confronti del cliente finale.

5.18.     L’operatore concederà a Regiondo il diritto di utilizzare il proprio nome, marchio e logo nelle comunicazioni e per l’acquisizione di nuovi operatori, anche oltre la durata del contratto.

5.19.     Qualora l’operatore dovesse aver incaricato Regiondo di gestire i pagamenti dei clienti finali (tramite prestatori di servizi di pagamento esterni), varranno le seguenti condizioni:

  1. Regiondo fornirà all’operatore la possibilità di stipulare un accordo con un prestatore di servizi di pagamento esterno. In tale contesto, Regiondo non costituirà in alcun caso parte contraente del cliente finale. La procedura di pagamento si svolgerà tramite il prestatore di servizi di pagamento esterno, dalla carta di credito/debito del cliente finale o dal rispettivo conto bancario al conto indicato dall’operatore. Per la gestione del pagamento del cliente finale tramite prestatori di servizi di pagamento esterni saranno offerti periodicamente diversi metodi di pagamento, che l’operatore stesso potrà scegliere. Non tutte le tipologie di pagamento saranno sempre disponibili, in funzione di fattori come: prodotto, paese, tipo di prenotazione, termine di pre-prenotazione, valutazione del rischio dell’operatore ecc. I metodi di pagamento disponibili sono consultabili all’indirizzo https://support.regiondo.com/hc/it-it/articles/10239100027421-Quali-opzioni-di-pagamento-sono-accettate-
  1. Affinché il pagamento del cliente finale possa essere gestito da prestatori di servizi di pagamento esterni, l’operatore si impegna a sottoscrivere un accordo con gli stessi e ad accettarne le condizioni. L’accordo potrà essere sottoscritto nel dashboard di Regiondo. Qualora l’operatore non dovesse rispettare le condizioni previste, non le dovesse accettare e/o, in particolare, la propria sede non dovesse essere situata nello Stato / regione richiesto dal prestatore di servizi di pagamento esterno, Regiondo potrà risolvere con effetto immediato l’Accordo di utilizzo per gli operatori.
  1. L’operatore è altresì tenuto a comunicare ai rispettivi clienti finali che il pagamento sarà gestito tramite prestatori di servizi di pagamento esterni. Inoltre, dovrà obbligare i clienti finali a verificare con attenzione le informazioni sul servizio offerto in relazione a condizioni speciali, prima di effettuare la prenotazione e che essa venga confermata.

Regiondo non risponde per i prestatori di servizi di pagamento e delle commissioni, degli addebiti, della gestione o del rimborso (legittimi, (apparentemente) illegittimi o scorretti) degli stessi. Il rimborso degli addebiti o dei prelievi non validi o illegittimi, applicati dal prestatore di servizi di pagamento, dovrà essere richiesto direttamente allo stesso.

6. Uso dei servizi non conforme al contratto

6.1.       In caso di violazione illecita degli obblighi contrattuali da parte dell’operatore, in particolare di cui al punto 5, Regiondo potrà bloccare l’accesso ai servizi fino alla cessazione permanente della violazione ovvero fino alla presentazione di una dichiarazione di cessazione sanzionabile con penalità, emessa nei confronti della stessa. In tal caso, l’operatore sarà comunque tenuto a versare il corrispettivo convenuto.

6.2.       Le disposizioni sulla risoluzione del contratto manterranno inviolata la propria validità.

7. Accordi sul livello del servizio (“SLA”)

7.1.       SLA inerente al sistema di prenotazione

7.1.1.    Regiondo si impegna a fornire il sistema di prenotazione con la dovuta diligenza e competenza nonché in linea con gli standard del settore. Regiondo si impegna altresì a offrire la possibilità di un accesso continuo, pur senza garantire che il sistema di prenotazione sarà disponibile ininterrottamente e senza malfunzionamenti. Regiondo porrà rimedio agli eventuali malfunzionamenti subito dopo esserne venuta a conoscenza. Inoltre, si adopererà per mettere a disposizione dell’operatore il sistema di prenotazione e le rispettive funzioni con una disponibilità del 98 % per mese di calendario (“disponibilità obiettivo“) durante l’orario di esercizio.

7.1.2.    L’orario di esercizio si estende dal lunedì alla domenica, dalle ore 0 alle 24 CET.  Non rientrano nell’orario di esercizio gli interventi di manutenzione (ad esempio installazione di aggiornamenti o upgrade) annunciati da Regiondo via e-mail, nell’area di login del dashboard ovvero in altro modo, della durata massima di 24 ore per mese di calendario. Regiondo informerà tempestivamente l’operatore degli interventi di manutenzione programmati.

7.1.3.    I servizi sono da ritenersi disponibili quando tutte le funzioni principali sono fruibili senza tempi di risposta considerevoli e costantemente prolungati.

7.1.4.    Il calcolo della disponibilità effettivamente conseguita (“disponibilità conseguita“) non tiene conto del mancato raggiungimento dovuto a forza maggiore (ad esempio scioperi, disordini, catastrofi naturali, epidemie) o causato dall’operatore. Allo stesso modo, non considera i blocchi degli accessi effettuati da Regiondo in quanto ritenuti necessari per questioni di sicurezza, purché la stessa abbia adottato misure preventive adeguate per la sicurezza dei servizi.

7.1.5.    Qualora la disponibilità conseguita dovesse risultare inferiore alla disponibilità obiettivo durante un mese di calendario, l’operatore avrà il diritto di ottenere dei crediti di servizio ammontanti a una determinata percentuale sulle commissioni versate nel mese di calendario, conformemente alla seguente tabella:

Disponibilità conseguita >= 98% della disponibilità obiettivo: nessun credito di servizio

Disponibilità conseguita >= 97% e <98% della disponibilità obiettivo: credito di servizio del 10%

Disponibilità conseguita >= 95% e <97% della disponibilità obiettivo: credito di servizio del 15%

Disponibilità conseguita >= 90% e <95% della disponibilità obiettivo: credito di servizio del 20%

Disponibilità conseguita <90% della disponibilità obiettivo: credito di servizio del 30%

I crediti di servizio dovranno essere richiesti dall’operatore e saranno detratti dall’importo della fattura successiva. Si esclude il pagamento dei crediti di servizio. I crediti di servizio dovranno essere richiesti entro sei settimane a decorrere dalla fine del mese di calendario interessato.

7.1.6.    Qualora in un mese di calendario la disponibilità conseguita dovesse essere inferiore al 50% o al 75% per due mesi di calendario di seguito, l’operatore potrà risolvere il contratto con un preavviso di quattro settimane. Il contratto dovrà essere disdetto entro sei settimane dal verificarsi delle condizioni per la risoluzione.

7.1.7.    Non sussistono ulteriori diritti per vizi. Le disposizioni di cui al punto 8 mantengono la propria validità.

7.2.       SLA inerente al livello del servizio: numero di prenotazioni non raggiunto, disponibilità di determinate funzioni, pubblicazione di offerte

Per il raggiungimento di altri livelli di servizio specifici, si faccia riferimento allo SLA consultabile alla pagina https://support.regiondo.com/hc/it-it/articles/10239186568477-Guida-alla-sicurezza.

7.3         SLA inerente ai servizi di assistenza

Per i servizi di assistenza si faccia riferimento allo SLA consultabile alla pagina https://support.regiondo.com/hc/it-it/articles/10239099616925-Assistenza-Regiondo-Accordo-sul-Livello-di-Servizio

8. Vizi del sistema di prenotazione

8.1.       Si esclude la responsabilità senza colpa per vizi iniziali ai sensi dell’art. 536a, par. 1, prima opzione, del Codice civile tedesco.

8.2.       Si esclude il diritto alla risoluzione dell’operatore per mancata concessione ai sensi dell’art. 543, par. 2, prima frase, n. 1 del Codice civile tedesco, salvo nel caso in cui la fornitura dei servizi debba essere ritenuta definitivamente non riuscita.

8.3.       Si esclude altresì il diritto dell’operatore a rimediare autonomamente al vizio (art. 536a, par. 2, del Codice civile tedesco), salvo in presenza di malafede, dolo o negligenza grave da parte di Regiondo e in caso di lesioni mortali, fisiche e pregiudizievoli della salute di una persona.

8.4.       Sono esclusi dai punti 7.1 e 8 gli eventuali diritti al risarcimento dei danni dell’operatore. La responsabilità risarcitoria è disciplinata dal punto 11 del contratto.

9. Corrispettivo per le prestazioni di Regiondo

9.1.       L’operatore è tenuto a versare il corrispettivo convenuto con Regiondo nell’Accordo di utilizzo per gli operatori, maggiorato dell’IVA di legge. Il corrispettivo convenuto consiste in un canone mensile che varia in funzione del pacchetto scelto e di un costo di attivazione una tantum. A tali compensi vanno ad aggiungersi delle commissioni, il cui ammontare varia in funzione dell’importo lordo dei biglietti venduti dall’operatore, come la commissione sul biglietto (commissione di gestione per ciascun biglietto), la commissione sulla gestione dei pagamenti (nei pagamenti online tramite prestatori di servizi di pagamento esterni), la commissione per l’uso del sistema (commissione per il carico del sistema per biglietto e i costi sostenuti). Potrà essere applicata anche una commissione Channel Manager, si veda il punto 3. Le commissioni eventualmente previste per i bonifici saranno a carico dell’operatore.

9.2.       Regiondo potrà adeguare le commissioni convenute con l’operatore applicando fino all’1 percento di variazione al mese, qualora sussista una quota elevata di modalità di pagamento internazionali (ad esempio con carte di credito straniere). In tal caso, Regiondo informerà tempestivamente il cliente in merito. In presenza di un adeguamento dei prezzi maggiore, l’operatore goderà di un diritto speciale di risoluzione con effetto a fine mese.

9.3.       I costi saranno fatturati mensilmente, entro i primi sette (7) giorni lavorativi del mese successivo. Fatta eccezione per il canone e il costo di attivazione, la fatturazione si baserà sulle vendite effettuate dall’operatore attraverso il sistema di prenotazione. Il pagamento sarà esigibile immediatamente. Nel caso in cui una vendita venga stornata sarà effettuato un riaccredito, ovvero qualora la vendita si basi su una pratica illecita (“frode”) se ne terrà conto ovvero l’addebito sarà incluso nella fattura del mese successivo.

9.4.       Regiondo emetterà tutte le fatture soltanto in formato digitale. Le fatture saranno recapitate all’operatore via e-mail e questi con il presente documento si dichiara d’accordo.

9.5.       L’operatore cadrà in mora qualora non saldi la fattura di Regiondo entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione, salvo nei casi in cui il ritardo non sia imputabile allo stesso. In caso di ritardo, l’operatore dovrà corrispondere gli interessi legali di mora di nove (9) punti percentuali sopra il tasso base. Regiondo si riserverà la facoltà di avanzare ulteriori pretese in caso di mora. Qualora l’operatore dovesse ritardare il pagamento di più di due corrispettivi mensili di seguito, Regiondo potrà bloccare l’accesso ai servizi durante il periodo di inadempienza. In caso di blocco, l’operatore dovrà comunque versare il corrispettivo mensile. Le disposizioni sulla risoluzione manterranno inviolata la propria validità.

9.6.       Eventuali obiezioni e contestazioni in relazione a una fattura dovranno pervenire a Regiondo entro e non oltre 6 settimane dalla ricezione della stessa, diversamente la fattura sarà ritenuta accettata.

10. Gestione dei pagamenti derivanti dalle forniture al dettaglio

10.1     Se richiesto direttamente dall’operatore o da suo un partner commerciale, Regiondo offrirà all’operatore la possibilità di accedere dal sistema di prenotazione a prestatori di servizi di pagamento esterni per poter gestire i pagamenti elettronici dei clienti finali per le prenotazioni eseguite a favore dell’operatore dal sistema di prenotazione (“Pagamenti derivanti dalle forniture al dettaglio“). A tale scopo, l’operatore dovrà stipulare con un prestatore di servizi di pagamento esterno un contratto separato avente ad oggetto servizi di pagamento.

10.2      Regiondo non sarà coinvolto nell’attuazione di servizi di pagamento al di là dell’accesso ai prestatori di servizi di pagamento da parte dell’operatore. Regiondo non riceverà alcun pagamento dei clienti finali e non avrà alcun accesso a questi. Regiondo non comparirà in funzione di rappresentante di una delle parti, né a favore dell’operatore, né del prestatore di servizi di pagamento. Regiondo non ha e non avrà influenza sull’attuazione dei servizi di pagamento mediante il prestatore di servizi di pagamento. La responsabilità per l’esecuzione dei servizi di pagamento è a carico dell’operatore e del prestatore di servizi di pagamento esterno incaricato.

10.3      Il prestatore di servizi di pagamento eseguirà l’erogazione dei pagamenti dei clienti finali all’operatore secondo le condizioni accordate nel contratto avente ad oggetto i servizi di pagamento. L’erogazione da parte del prestatore di servizi di pagamento avverrà sul conto dell’operatore indicato nell’area utente. I dettagli saranno regolati nel contratto da stipularsi da parte dell’operatore avente ad oggetto i servizi di pagamento.

10.4     In determinati casi, alcuni prestatori di servizi di pagamento potranno eseguire una valutazione del rischio di insolvenza di un cliente finale tramite un cosiddetto risk scoring e negare la prestazione di servizi di pagamento a determinati clienti. Regiondo non potrà influire su tale decisione e non sarà responsabile della riuscita del pagamento.

10.5     In linea generale, l’operatore riceverà mensilmente attraverso il sistema di prenotazione un rendiconto, una sintesi delle singole voci e un file CSV con le singole prenotazioni redatti da Regiondo sulla base dei dati fornitegli dal prestatore di servizi di pagamento.

11. Responsabilità

11.1.     Ai sensi delle disposizioni di legge, Regiondo risponde illimitatamente nei confronti dell’operatore dei danni (i) provocati da dolo o negligenza grave della stessa o di uno dei rispettivi ausiliari ovvero rappresentanti legali; (ii) risultanti da lesioni mortali, fisiche o pregiudizievoli della salute, di carattere colposo; (iii) ai sensi della Legge tedesca sulla responsabilità del produttore (Produkthaftungsgesetz); (iv) derivanti da concessione di garanzie.

11.2.     Per tutti i restanti casi, Regiondo risponde soltanto in presenza di una violazione di un obbligo contrattuale fondamentale (obbligo cardinale). In tali casi, la responsabilità sarà limitata sia per tipologia che per ammontare al risarcimento del danno prevedibile e tipico. Ai sensi della presente disposizione, oltre ai principali obblighi di prestazione previsti dal contratto, gli obblighi cardinali includono anche gli obblighi il cui adempimento in primo luogo consente la corretta esecuzione del contratto e sul cui adempimento l’operatore può regolarmente contare.

11.3      In funzione dell’accordo tra le parti, l’importo massimo del danno tipicamente prevedibile per un contratto di questo genere ammonta per tutti i danni derivanti dal presente contratto e ivi correlati al 100% delle commissioni effettivamente pagate dall’operatore a Regiondo ai sensi del presente contratto negli ultimi 12 mesi precedenti all’evento dannoso.

11.4.     Si esclude qualsiasi altra responsabilità risarcitoria, in particolare in presenza di un inadempimento di obblighi contrattuali non fondamentali per negligenza lieve.

11.5.     Regiondo sarà esonerata dall’obbligo di fornitura dei servizi, qualora e nella misura in cui il mancato adempimento delle prestazioni sia riconducibile al verificarsi di eventi di forza maggiore in seguito alla sottoscrizione del contratto.

12. Protezione e sicurezza dei dati

12.1.     Le parti tratteranno dati personali fintantoché si renda necessario per l’esecuzione del contratto nel rispetto delle norme giuridiche vigenti in materia di protezione dei dati, ad esempio contestualmente alla gestione del presente contratto o degli account. L’operatore è tenuto a mettere a disposizione degli utenti tutte le informazioni necessarie, inerenti alla normativa sulla protezione dei dati. Regiondo rende noto all’operatore che, qualora e nella misura in cui quest’ultimo utilizzi i servizi per finalità proprie, costituirà il titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 4, n. 7, del regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – “GDPR”).

12.2.     Nell’ambito della fornitura dei servizi, Regiondo avrà accesso ai dati personali dell’operatore ovvero dei clienti finali, ad esempio contestualmente al trattamento di prenotazioni e pagamenti. Tale trattamento avrà luogo esclusivamente in forma di trattamento su incarico e su istruzione dell’operatore. In tali casi, le parti convengono di adottare tutte le misure previste ai sensi del GDPR, in particolare di stipulare un accordo per il trattamento di dati su incarico, il cui modello è annesso alle presenti CGC come Allegato 2.

12.3.     Regiondo garantisce che i dati dell’operatore saranno conservati esclusivamente sul territorio della Repubblica Federale di Germania, in uno Stato membro dell’Unione europea o in un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, salvo diversamente convenuto. Qualora i dati dell’operatore dovessero essere trasferiti in uno Stato terzo e ivi conservati, Regiondo assicura che i trasferimenti di dati di tale natura soddisferanno le norme vigenti in materia di protezione dei dati.  Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati, si invita a consultare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati all’indirizzo https://pro.regiondo.com/it/informativa-sulla-privacy/.

13. Durata del contratto, risoluzione

13.1.     Salvo diversamente convenuto, il contratto possiede la durata minima fissa di 12 (dodici) mesi, stabilita nell’Accordo di utilizzo per gli operatori ovvero per i partner commerciali o le DMO (“durata minima“). Allo scadere della durata minima, l’Accordo di utilizzo per gli operatori ovvero per i partner commerciali / le DMO di norma si rinnova automaticamente per altri 12 mesi (“periodo di rinnovo del contratto“), salvo nel caso in cui venga risolto da una delle parti con un preavviso di 3 (tre) mesi con effetto allo scadere della durata minima ovvero del periodo di rinnovo del contratto.

13.2.     Il diritto alla risoluzione per giusta causa resta inviolato. La giusta causa sussiste in particolare nel caso in cui l’operatore

  • ritardi il pagamento del corrispettivo mensile per 2 (due) mesi di seguito e l’importo insoluto non venga saldato entro 10 (dieci) giorni lavorativi da un’ingiunzione scritta;
    • l’operatore ometta di adempiere a obblighi contrattuali fondamentali, in particolare di cui al punto 5, e non vi ponga rimedio entro un termine adeguato nonostante i solleciti di Regiondo.

13.3.     Affinché sia efficace, la risoluzione dovrà essere formulata per iscritto.

13.4.     Qualora Regiondo fornisca prestazioni e servizi a titolo gratuito, questi potranno essere sospesi in qualsiasi momento senza preavviso e indicazione delle motivazioni.

14. Riservatezza / conservazione

14.1.     Regiondo e l’operatore si impegnano a mantenere la massima riservatezza su tutte le occorrenze confidenziali di cui verranno a conoscenza nell’ambito della preparazione, dell’esecuzione e dell’adempimento del contratto, in particolare sui segreti aziendali e commerciali dell’altra parte e a non divulgarli o utilizzarli in altro modo.

14.2.     Le parti tuteleranno le informazioni riservate dagli accessi non autorizzati e le tratteranno con la stessa cura adottata per le proprie informazioni parimenti riservate, tuttavia almeno con la diligenza del buon padre di famiglia.

14.3.     La parte ricevente non potrà divulgare a terzi le informazioni riservate senza la previa autorizzazione scritta dell’altra parte contraente, salvo nel caso in cui

  1. sia necessario a causa di condizioni quadro giuridiche in vigore di natura imperativa o di ordinanze giudiziarie ovvero emesse da autorità di vigilanza e la parte ricevente abbia informato tempestivamente per iscritto l’altra parte contraente in merito all’obbligo in questione e fornito alla stessa sufficienti possibilità per adottare misure extragiudiziarie e giudiziarie contro la divulgazione; ovvero
  1. i dipendenti e i subfornitori debbano esserne a conoscenza per l’esecuzione dell’accordo e siano stati obbligati direttamente e in forma scritta alla segretezza ai sensi delle disposizioni del presente paragrafo prima che tali informazioni venissero loro fornite;
  1. le informazioni riservate siano rese accessibili ai consulenti della parte ricevente ai fini dell’interpretazione o dell’esecuzione dei documenti contrattuali ovvero di una controversia ivi correlata e il consulente si sia previamente impegnato per iscritto alla riservatezza dinanzi alla parte ricevente o sia già tenuto alla segretezza per ragioni professionali; ovvero
  1. si tratti di informazioni e documenti che sono stati o saranno pubblicati senza che sussista una violazione contrattuale dell’altra parte, ovvero sono stati ottenuti dalla parte ricevente da terzi autorizzati a divulgarli pubblicamente.

15. Obblighi contestuali alla terminazione del rapporto contrattuale

15.1.     L’operatore è tenuto a cessare l’uso dei servizi subito dopo il termine del contratto e a restituire a Regiondo tutte le informazioni e i software forniti (in particolare l’app).

15.2.     Al termine del rapporto contrattuale, l’operatore non avrà più accesso ai servizi e alle informazioni ivi contenute.

15.3.     Su richiesta scritta dell’operatore e dietro il pagamento di un corrispettivo stabilito nel listino prezzi in vigore, Regiondo metterà a disposizione dello stesso i dati che lo riguardano e derivanti dai servizi, utilizzando un formato di file comune su un supporto dati mobile ovvero scaricabile. Tale possibilità non concerne i dati che non riguardano il solo operatore.

16. Compensazione

La compensazione con contropretese dell’operatore o la ritenzione di pagamenti in virtù di tali pretese è ammessa soltanto nei casi in cui le contropretese siano inconfutabili o accertate in sede giudiziaria e si basino sullo stesso rapporto contrattuale.

17. Modifica delle CGC

Regiondo potrà modificare unilateralmente le presenti CGC in misura ragionevole per l’operatore, purché le modifiche siano oggettivamente giustificate dalla necessità di eliminare elementi che turbano l’equilibrio tra prestazione e controprestazione, subentrati successivamente, o di adattarle a variazioni delle condizioni quadro giuridiche o tecniche.  Regiondo comunicherà tempestivamente all’operatore le modifiche previste con una notifica scritta, tramite e-mail o un portale indicato allo stesso. Qualora l’operatore non dovesse opporsi per iscritto o via e-mail entro sei settimane dalla ricezione della notifica, le modifiche si considereranno approvate e di conseguenza parte del contratto, salvo interessino obblighi contrattuali fondamentali. Nella notifica, Regiondo informerà in merito al diritto di opposizione e alle conseguenze giuridiche allo scadere del termine.

18. Disposizioni finali

18.1.     Qualsiasi modifica o integrazione al presente contratto e/o ai rispettivi allegati, fatto salvo il punto 17, richiede la forma scritta. Lo stesso vale altresì per la presente clausola di forma scritta. Tale requisito è soddisfatto anche tramite la comunicazione in forma elettronica via e-mail o nel sistema di prenotazione.

18.2.     Qualora singole clausole dell’Accordo di utilizzo per gli operatori dovessero essere o diventare inefficaci, interamente o in parte, le eventuali disposizioni inefficaci dovranno essere riformulate, integrate o sostituite in modo da consentire il raggiungimento dello scopo economico perseguito con le stesse. Lo stesso vale nel caso in cui sussistano lacune normative nelle presenti CGC.

18.3.     I rapporti contrattuali tra le parti sono disciplinati dal diritto tedesco, fatta eccezione per le rispettive norme di conflitto e con l’esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG).

18.4.     Per tutte le controversie tra le parti derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale, il foro competente esclusivo è Monaco di Baviera.

19. Parti integranti del contratto e definizioni

19.1.     Sono parti integranti del contratto SaaS:

  • l’Accordo di utilizzo per gli operatori ovvero l’Accordo di utilizzo per i partner commerciali o l’Accordo di utilizzo per le DMO (anche tramite registrazione)
  • le presenti CGC e i rispettivi Allegati 1 (Descrizione delle prestazioni) e 2 (Accordo di trattamento su incarico)

19.2.     In presenza di divergenze tra le disposizioni contenute nelle parti integranti del contratto, si applicheranno le parti integranti nell’ordine summenzionato.

Ultimo aggiornamento giugno 2021